(sentenza n.00084 del 19/01/2023 TAR del Veneto)
La disciplina costituzionale riguardante il patrimonio storico e artistico nazionale eleva le esigenze di sua tutela e conservazione a valore primario del nostro ordinamento. L’imposizione di vincoli alla proprietà privata sui beni che fanno parte di tale patrimonio è connaturata ai beni stessi, i quali vengono ad esistenza, per così dire, già limitati sul piano della loro possibile utilizzazione, tanto è vero che non si pone neppure un problema di indennizzo.