Con sentenza n. 9717/2022 il Consiglio di Stato, ha affermato in relazione all’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 83, comma 2, L.P. 13/1997 (legge della Provincia Autonoma di Bolzano) applicabile ratione temporis (ora art. 89 della l.p. 9/2018) che “la trascritta disposizione va interpretata nel senso che il ripristino è possibile solo allorchè i relativi lavori possano svolgersi senza arrecare alcun pregiudizio alla parte legittimamente edificata. Laddove, invece, al fine di evitare danni alla porzione di struttura conforme, sia necessario porre in essere opere permanenti di stabilizzazione o irrobustimento della stessa, la demolizione deve intendersi preclusa, atteso che la norma non contempla l’esecuzione di interventi strutturali finalizzati a renderla possibile, fatti salvi quelli, meramente temporanei, di carattere tecnico, immediatamente preordinati a consentire che la riduzione in pristino possa avvenire senza pericoli, i quali per loro natura, devono ritenersi ricompresi nell’ambito dell’attività demolitoria.”