Con sentenza n. 8805/2022 il Consiglio di Stato ha affermato il seguente interessante principio: “immune da illogicità si presenta il ragionamento del primo Giudice che ha ritenuto che la sola possibilità edificatoria di soli chioschi e manufatti per il ricovero degli attrezzi da giardiniere comporta sostanzialmente l’inibizione di un utilizzo edificatorio delle aree in regime di mercato. Affinché si tratti dunque di vincolo di natura espropriativa è necessario che si tratti di vincoli di piano regolatore generale che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il uso valore di scambio.” Inoltre, con riferimento alla previsione di cui all’art. 18, comma 2 l.p. 13/1997 (legge della Provincia autonoma di Bolzano) secondo cui “le indicazioni del piano urbanistico comunale nella parte in cui incidono su aree determinate ed assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all’espropriazione o vincoli che determinano l’inedificabilità…perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora entro dieci anni di approvazione del PUC gli enti competenti non abbiano provveduto all’acquisizione delle aree stesse” ha parificato tali aree destinate a verde agricolo le c.d. zone bianche previste dal T.U. Edilizia, con un conseguente onere del Comune a rideterminarsi nelle sue scelte pianificatorie.