(sentenza n.06539/2023 del 04/07/2023 Consiglio di Stato)
L’art. 66, comma 4 bis prescrive che “in caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell’incremento del carico urbanistico” conferendo rilievo alla sola preesistenza di un manufatto suscettibile di esprimere un carico urbanistico. Tale opzione ermeneutica è coerente con la necessità di evitare duplicazioni di imposizioni a fronte di preesistenze in relazione alle quali si è già provveduto al versamento dei relativi oneri.