(sentenza n.06539/2023 del 04/07/2023 Consiglio di Stato)
In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell’incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all’articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell’aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d’uso. Il contributo commisurato al costo di costruzione non è dovuto per il cambio della destinazione d’uso, se per la parte dell’edificio interessata dal cambio tale contributo è già stato versato per la medesima destinazione d’uso (art.66, comma 4 bis).