(sentenza n.188/2022 del 16/12/2022 TRGA di Bolzano)
La tutela della salute, sancita dall’art. 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività implica e comprende il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Nel caso delle malattie infettive e contagiose, la cui diffusione sia collegata a comportamenti della persona, questa è tenuta ad adottare responsabilmente le condotte e le cautele necessarie per impedire la trasmissione del morbo. (Corte Costituzionale, 2/06/1994, n.218)