(sentenza n. 03729/2023 del 12/04/2023 Consiglio di Stato)
È escluso l’interesse ad agire nei casi in cui il titolo impugnato sia affetto solamente da vizi formali o procedurali. (Nel caso specifico la mancata presentazione dello stato di fatto e dei rilievi aveva comportato in primo grado l’annullamento della concessione edilizia per vizi formali). L’omissione formale dello stato di fatto, tenuto conto del principio del soccorso istruttorio e più in generale di quello di leale collaborazione nel procedimento, non è tale da impedire la prosecuzione dell’esame della domanda e, in assenza di motivi ostativi, il rilascio del titolo, ovvero da giustificarne l’annullamento, dopo il suo rilascio.