(sentenza n.04317 del 07/06/2021 Consiglio di Stato)
La predeterminazione nel piano di rischio aeroportuale delle tipologie di attività tassativamente ammesse costituisce l’oggetto di una valutazione a monte compiuta all’esito del complesso procedimento pianificatorio e, per esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza dei voli, non ammette integrazioni e adattamenti discrezionali ex post e in via unilaterale da parte di una sola delle amministrazioni coinvolte.