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Divieto di interventi di nuova costruzione in zone naturali e agricole

By Settembre 6, 2023Febbraio 3rd, 2026No Comments

(sentenza n.00269/2023 del 25/08/2023 TRGA di Bolzano)

Divieto di interventi di nuova costruzione nelle aree naturali e agricole, sancito dall’art. 17 della legge provinciale n.9 del 2018. Per “interventi di nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e), cui rimanda l’art.17, si intendono, tra gli altri, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio ed in ispecie “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suo inedificato” (cfr. punto 7). In conclusione, il proprietario di un immobile sito in zona “verde agricola” e destinato ad attività agricola non può pertanto svolgere al suo interno un’attività diversa, nella specie produttiva, non consentita dalla destinazione d’uso.