(TRGA – Bolzano, sentenza n. 176 dd. 17.06.2025)
Lo studio di fattibilità relativo a interventi integrativi delle zone sciistiche – qualificato dall’art. 5, comma 2, L.P. n. 14/2010 come atto di pianificazione – deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), trattandosi di strumento di programmazione idoneo a definire il quadro di riferimento per l’autorizzazione di successivi progetti e a produrre effetti significativi sull’ambiente (dir. 2001/42/CE; d.lgs. 152/2006; L.P. n. 17/2017).
Qualora l’area interessata ricada in prossimità di siti appartenenti alla rete Natura 2000 ovvero ospiti habitat e specie tutelate (nel caso di specie, presenza della Lagopus muta e vicinanza ai siti “Alpi Ötztal” e “Parco naturale Gruppo di Tessa”), è parimenti obbligatoria la preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi dell’art. 6 dir. 92/43/CEE e del d.P.R. 357/1997.
È pertanto illegittima, per violazione delle norme eurounitarie, nazionali e provinciali, la delibera della Giunta provinciale e quella comunale che approvano lo studio di fattibilità senza previa VAS e VINCA, con conseguente annullamento degli atti impugnati.