(Tribunale Civile di Bolzano – sentenza n. 84/2025 dd. 24.1.025)
Con la sentenza n. 84/2025 il Tribunale di Bolzano ha chiarito che, nel sistema tavolare, la tutela riconosciuta al terzo acquirente dal principio della pubblica fede del libro fondiario non si estende a chi agisca in mala fede. L’acquirente professionale, che ometta di verificare l’effettivo stato di possesso del fondo, e che acquisti nonostante la presenza di evidenti segni di godimento esclusivo da parte altrui, non può beneficiare della tutela prevista dall’art. 5 R.D. n. 499/1929. È pertanto opponibile al medesimo l’intervenuta usucapione extratavolare, anche se non ancora intavolata.