(sentenza n.00269/2023 del 25/08/2023 TRGA di Bolzano)
La destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l’amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l’espansione dell’aggregato urbano, ben potendo la pianificazione, quindi, con tale destinazione perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale. Dunque, la destinazione a zona agricola, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell’ambiente.