(ordinanza n. R.G. 741/2021 del 14/04/2021 Tribunale ordinario di Bolzano)
I lavori si possono ritenere iniziati solo quando iniziano concretamente i lavori edilizi, ovvero quando è stato apprestato l’impianto di cantiere ed eseguiti gli scavi per gettare le fondamenta dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato n.467/2018: “l’inizio dei lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto).