(ordinanza n. R.G. 741/2021 del 14/04/2021 Tribunale ordinario di Bolzano)
Ai sensi dell’art. 843 c.c. il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, sempre che ne venga riconosciuta la necessità. È inoltre previsto che, se l’accesso cagiona danno è dovuta un’adeguata indennità. La norma non richiede ai fini dell’accesso che il fondo del soggetto richiedente sia intercluso. Difatti l’unico requisito chiesto dalla disposizione è che sussista la necessità dell’accesso, la quale è soggetta alla discrezionale valutazione del giudicante, sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle parti. La necessità può essere ricavata anche dal confronto con altri accessi alternativi.