Con riferimento all’ambito di indagine spettante al Comune in relazione alla legittimazione all’ottenimento di un titolo edilizio, con sentenza n. 5576/2021 il Consiglio di Stato ha affermato che “deve ritenersi non consentito al Comune, in sede di rilascio del titolo, valutare aspetti prettamente condominiali che non appaiano per nulla pacifici o comunque che non sono di immediata evidenza, essendo invece il frutto di valutazioni che si caratterizzano per un certo margine di opinabilità, quale nel caso di specie l’idoneità della canna fumaria a ledere il decoro architettonico della facciata. Invero tale esito (la lesione del decoro architettonico) non appare scontato, sia alla luce della giurisprudenza civile citata dall’appellante, sia in concreto, in ragione degli elementi di fatto evidenziati dalla società, quali: a) l’evoluzione che ha avuto la facciata nel corso del tempo; b) il fatto che il camino sia stato installato sul lato interno dell’edificio non esposto alla pubblica vista; c) il fatto che la società si è resa disponibile a predisporre un rivestimento in cartoncemento della canna fumaria in tinta con la facciata esistente e mascheramento del macchinario di ventilazione esistente alla base” (nella specie il Comune aveva considerato inesistente la legittimazione da parte di un condomino a chiedere il rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione di una canna fumaria sulla facciata condominiale).