(sentenza n. 4135/2021 del 5/6/2023 Tribunale ordinario di Bolzano)
L’azione negatoria, che, a norma dell’art. 949 c.c., il proprietario può esercitare per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa, presuppone che il proprietario abbia motivo di temere che le iniziative altrui possano recargli un pregiudizio. Ovvero, detto in altri termini, il terzo che si trova nella possibilità di interferire con la proprietà di altro soggetto non ha necessità di limitare il proprio comportamento se oggettivamente il suo comportamento non turba o non compromette che il proprietario possa trarre dal bene di cui è proprietario tutte le utilità che il bene può garantirgli.